27 Luglio, 2024

Storia e Cronistoria del DdL Calderoli

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Il disegno di legge 615, varato dal Governo il 15 marzo 2023, propone una singolare procedura “per sequenze cronologiche” di attuazione dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione (la cosiddetta autonomia rafforzata). L’intento dichiarato è di realizzare in tempi brevissimi il massimo dell’autonomia. Quello nascosto è di  aggirare l’ostacolo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali, la cui mancata definizione ha fatto naufragare i precedenti reiterati tentativi  (Gentiloni, Conte uno e due) perché in contrasto con il 116 comma 3 che in chiusura impone il “…rispetto dei principi di cui all’articolo 119” che a sua volta al comma 3 prevede un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”. Lo stesso principio è ribadito dall’esplicito riferimento al 119  nell’ art. 120 al comma 2.

La meccanica del disegno di legge attuativa proposto dal DdL è un maldestro esercizio di astuzia in due tempi, scanditi nell’articolo 4. Nel comma 1, con ostentato rigore si afferma che le funzioni che prevedono il rispetto dei LEP non possono essere oggetto di intesa se non dopo la loro definizione. Il successivo comma 2, mettendo il carro davanti ai buoi, consente la immediata stipula di intese concernenti le altre materie concorrenti non-LEP elencate nel art. 117 e il loro trasferimento “…con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie… effettuato….nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente all’entrata in vigore della presente legge”; con il che si “costituzionalizza” di fatto per quelle funzioni il criterio della “spesa storica” nella assegnazione delle risorse visto che le intese, essendo approvate con “legge rafforzata”, sono inemendabili dal Parlamento e irreversibili senza il consenso della Regione. Il successivo articolo 5 affida a una Commissione paritetica Stato-Regione il compito di individuare “le modalità del finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale“.

La grossolana astuzia del “metodo Calderoli” serve a realizzare un duplice effetto. Da una parte, c’è la “costituzionalizzazione” del criterio della spesa storica in competenze fondamentali (dal commercio con l’estero, ai rapporti internazionali e con l’Unione Europea, alla protezione civile). Dall’altra, l’esercizio di queste funzioni, oltre a garantire l’irreversibilità della rendita territoriale fin qui percepita, sostituisce la sovranità della Regione a quella dello Stato e rinvia al secondo tempo previsto nel comma 1 gli effetti della “mischia perequativa” di quando si dovranno fare i conti con i LEP, se mai questi saranno definiti, e soprattutto finanziati. 

Non è la secessione (Catalogna docet) ma un pericoloso machiavellismo disgregatore tipicamente italiano. 

Mentre il comma 1 dell’art.4 rinvia nel tempo l’intesa tra Stato e Regione al “maturare” dei LEP, il successivo art. 5 affida l’individuazione delle risorse da trasferire a una volenterosa commissione che distilla ipotesi soggette in concreto all’unica certezza del criterio contabile dei saldi invariati. Essendo noto apriori che per quel criterio i LEP sono una minacciosa spada di Damocle, le Regioni che godono della costituzionalizzazione della spesa storica ex articolo 4 comma 2, faranno di tutto affinché la spada della perequazione territoriale nei diritti di cittadinanza (già sancita dalla legge 42 del 2009 di attuazione del 119!) continui ad essere sistematicamente dilazionata.

In altri termini il DdL fa di tutto per eludere l’arduo compito di definire finalmente quel percorso che riporti il sistema in armonia con l’articolo 119 (all’occorrenza anche attivando il 120). Dire che le Regioni richiedenti si fanno in tutta fretta Stato già nel primo tempo previsto dal DdL è un eufemismo che mette ancor più a nudo il paradosso di un Governo che, mentre invoca il premierato, si sbarazza della sovranità. 

C’è da chiedersi a chi giovi e a cosa punti un simile percorso. Che ci sia un “Piano delle Regioni” è una illazione suggerita non fosse altro per la necessità di evitare -una volta acquisite tante e così  importanti funzioni- una prevedibile disarticolazione del sistema: un Piano “oltre l’Autonomia”, pur non ancora in campo, appare un approdo prevedibile e finanche necessario. 

Se il trucco dell’autonomia alla Calderoli avrà successo, sarà inevitabile il prevalere di un irresistibile canto della Sirena, che invita fin da subito a realizzare   assestamenti territoriali latenti resi a quel punto necessari a rassicurare chi (Confindustria in primis) giustamente paventa una babele di “regioni sovrane” o i Sindaci preoccupati di un avvento della Regione-sovrana il cui Presidente assume di diritto il fin qui abusato titolo di Governatore. 

Facile prevedere che Ministro, ad intese raggiunte, aprirà il suo cuore, suggerendo alle “Regioni Sovrane” il percorso scolpito dal 2001 a chiare lettere in Costituzione all’articolo 117 comma 8 del Titolo V (perfettamente -e non a caso- complementare al 116 comma 3) che recita: “….La legge regionale ratifica le intese delle Regioni con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni”. È del tutto evidente che le intese ex art.4 comma 2, sono solo l’avvio di un processo che in rapida sequenza porta ad altre intese e, con leggi regionali, a partorire l’agognato Grande Nord, con buona pace della  Repubblica (Romana). La nascita del Grande Nord segnerebbe una dura sconfitta identitaria -del Nord e del Sud- fomentando (cosa da non augurare!) la simmetrica illusione di “costruire” il contraltare di un Grande Sud. Sarebbe in questo modo smarrito il senso del rapporto sinergico e progettuale evocato dal presagio mazziniano “l’Italia sarà quello che il Mezzogiorno sarà” che, nel 1947, salì al rango costituzionale di fondamentale impegno proclamato in quell’articolo 119 che nel 2001 è stato riscritto espungendo purtroppo il riferimento al Mezzogiorno.

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