I dati comparati tra Paesi sulla spesa dei fondi strutturali europei nella precedente programmazione evidenziano come una governance multilivello, ad esempio attraverso l’uso di programmi regionali, non sia di per sé un generatore di ritardi attuativi. Questa conclusione assume un significato specifico alla luce del dibattito sul futuro della politica di coesione, in particolare in relazione all’influenza che il modello di gestione dei PNRR (gestione diretta e centralizzata) potrebbe avere sui fondi strutturali post-2027.
L’autonomia differenziata configura una autentica “secessione dei ricchi” perché amplifica enormemente i poteri delle Regioni, pregiudicando disegno e attuazione delle politiche pubbliche nazionali e ampliando le disuguaglianze territoriali. Il trasferimento delle risorse alle Regioni è definito da commissioni stato-regione privando il Parlamento delle proprie potestà.
Il disegno di legge Calderoli all’esame del Parlamento stabilisce, tra l’altro, che l’attuazione dell’autonomia per tutte le funzioni che prevedono il rispetto dei LEP non possono essere oggetto di intesa se non dopo la loro definizione e ciò, di fatto, “costituzionalizza” gli squilibri distributivi nella ripartizione della spesa tra le regioni, penalizzando in particolare quelle meridionali.
I residui fiscali, lungi dall’essere “impropri e parassitari” non sono altro che la conseguenza della necessità di garantire l’attuazione del principio di equità: dai dati si evince che tale principio, complice il meccanismo del criterio della spesa storica, è lungi dall’essere rispettato.
Il modello federalista si basa su due principi cardine: l’equa soddisfazione dei bisogni sul territorio e la responsabilità fiscale degli enti decentrati. Il processo di autonomia proposto fa perno invece sui trasferimenti, con l’impoverimento dell’autonomia fiscale regionale e una scarsa attenzione per la necessaria perequazione
Il disegno di legge approvato dal Senato il 23 gennaio scorso in tema di autonomia differenziata nella sua attuale formulazione presenta non pochi limiti relativamente al rapporto tra Governo e Parlamento sotto il profilo della costituzionalità e della sua reale applicazione.